lArt. 4 - Obblighi del Coordinatore per la progettazione
l
l1. Durante la
progettazione dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore
per la progettazione:
l
l
lb) predispone un
fascicolo contenente le
informazioni utili
ai fini della prevenzione
e protezione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/5/93.